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E’
costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice
civile, l’associazione
GENS
- Generazione Europea Nuovo Sud -
di
seguito denominata Associazione. Essa è un’Associazione
politico-culturale laica, liberale, riformatrice e riformista,
senza fini di lucro, costituita da cittadini europei ed
italiani. L’Associazione persegue gli scopi statutari, previsti
dall’art. 2, attraverso l’impegno volontario degli aderenti
e secondo le regole di trasparenza e democrazia.
L’Associazione
potrà istituire sedi secondarie, succursali, rappresentanze
in Italia e all’estero, con particolare riguardo al territorio
della Comunità Europea ed eventualmente nei paesi in via
di sviluppo.
La
sede primaria italiana dell’Associazione è a Cosenza P.zza
Zumbini 72, tel./fax 0984-482062.
La
durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art.
2 - Scopi
L’Associazione
persegue i seguenti scopi:
-
Promuovere
lo sviluppo di tutto il Meridione d’Italia con molteplici
azioni politiche, sociali, culturali tendenti ad affermare
la vocazione del Mezzogiorno d’Italia ad un ruolo istituzionale
primario nel bacino del mediterraneo, e nell’ambito
dell’istituzione europea di cui lo stesso meridione
d’Italia è parte fondamentale ed integrante;promuovere
ed affermare nel rispetto ed in ossequio dei principi
e dei valori della Carta Costituzionale, il consolidamento
e la piena realizzazione del decentramento politico
ed amministrativo che tenendo conto delle caratteristiche
e delle peculiarità geografiche, sia in grado di promuovere
l’autonomia , la salvaguardia e lo sviluppo di tutti
gli enti locali meridionali;
perseguire finalità di solidarietà sociale; promuovere
e sostenere azioni individuali o collettive dirette
a prevenire, a limitare o a rimuovere posizioni di soggezione
e di sudditanza, situazioni di sofferenza, di disagio
e di discriminazione, pericoli per le libertà personali
e collettive, attentati all'integrità fisica e psichica
e alla dignità delle persone, che si producono, in particolare,
negli ambiti dei servizi pubblici e sociali, dell'informazione,
dei consumi privati, dei rischi civili e del territorio,
nelle aree urbane, nell'ambiente e nel mondo del lavoro
delle regioni meridionali del paese che patiscono i
limiti e le carenze di uno sviluppo diseguale. Affermare
in Italia e in Europa la cultura del federalismo dei
diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche,
basandosi sui principi di autonomia delle formazioni
sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per
l’indirizzo e la attuazione delle politiche pubbliche.
-
Promuovere
e sostenere lo sviluppo economico di tutto il mezzoggiorno
d’Italia per uno sviluppo ed una crescita reale, che
sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali,
sociali e culturali di tutte le regioni meridionali
e della particolare attitudine e conformazione geografica
delle stesse, possa concorrere liberamente con le altre
regioni italiane al consolidamento di una forte europa
economica; promuovere, e sostenere, a tal uopo, l’azione
culturale, di formazione e di crescita professionale
di tutti gli atenei universitari meridionali ponendo
il consolidamento ed il potenziamento degli stessi quale
condizione fondamentale per un reale e compiuto sviluppo
socio-economico dell’intero mezzogiorno d’Italia.
-
promuovere
la costituzione di una forte Europa
politica e di istituzioni democratiche mondiali
con reali poteri di controllo ed azione;
4.
Promuovere e sostenere la realizzazione di un progetto
politico che tenendo conto dell’interazione della società
civile, con particolare riferimento a quella meridionale,
sia volto a sviluppare nuove forme di partecipazione democratica
per una reale attuazione dello stato di diritto e delle
libertà fondamentali dell’individuo, diretta, peraltro al
completamento della transizione ad un compiuto sistema politico
bipolare che accolga e supporti la cultura dell’alternanza
come fondamentale ed imprescindibile innovazione delle istituzioni
politiche europee e nazionali;promuovere e sviluppare, in
tal senso, nuove forme di partecipazione democratica che
siano in grado di stabilire un nuovo e più corretto rapporto
di rappresentatività politica tale da garantire un rapporto
diretto e trasparente tra rappresentanti e rappresentati:
innanzitutto le primarie di coalizione aperte per l’indicazione delle candidature
di ogni ordine e grado;
-
promuovere
concretamente la difesa ed il
rispetto dei diritti umani,
per una convivenza ed una coesistenza pacifica,
solidale e democratica tra le popolazioni del pianeta
al fine di una compiuta integrazione culturale che valorizzi
le differenze;
-
promuovere
e sostenere tutte le iniziative che favoriscano lo sviluppo economico ed
un’equa
redistribuzione delle risorse compatibile
con la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale,
sociale, storico delle popolazioni;
7.
organizzare in proprio o con la collaborazione di
altre associazioni, gruppi o movimenti politici, partiti,
organismi o enti, dibattiti, convegni, conferenze, seminari,
assemblee ed ogni altra attività culturale ed iniziativa
politica utile all’affermazione
degli scopi statutari.
Art.
3 -
Aderenti
L’Associazione
è composta dai fondatori, dagli aderenti ordinari e dagli
aderenti onorari.
Sono
fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona
alla nascita dell’Associazione e che si riconoscono negli
scopi dell’Associazione.
Sono
aderenti ordinari dell’Associazione tutte le persone fisiche
e giuridiche italiane, europee
ed
internazionali che si riconoscono negli scopi dell’Associazione.
Sono
aderenti onorari le persone fisiche invitate a far parte
dell’Associazione da parte dell’Assemblea degli aderenti
per particolari meriti.
Sono
possibili, inoltre, diverse modalità di incontro e/o adesione
tra “soggetti collettivi” e l’associazione, previste nell’apposito
regolamento.
Le
persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite
il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti
aderente dell’Associazione a titolo individuale.
L’ammissione
di un nuovo aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo,
sentito il parere vincolante della Commissione di Garanzia,
a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo
i criteri fissati nel Regolamento Interno dell’Associazione.
La
richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili
per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio
Direttivo.
La
qualità di aderente si perde per decadenza, esclusione,
per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per
almeno due anni consecutivi.
L’esclusione
è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’aderente
che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione,
sentito il parere vincolante della Commissione di Garanzia.
Il
recesso è consentito a qualsiasi aderente ed in qualsiasi
momento.
Art.
4 - Diritti
e doveri degli aderenti
I
fondatori, gli aderenti ordinari e gli aderenti onorari
hanno diritto:
1)
a partecipare a tutte le attività sociali;
2)
all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali
(fatte salve le incompatibilità del regolamento).
Ogni
aderente ha diritto ad un voto senza possibilità di delega.
Ciascun
aderente, nonché i fondatori sono tenuti a versare annualmente
una quota associativa nella misura, nei modi e nei termini
fissati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
La
qualità di aderente viene meno in seguito a :
-
rinuncia volontaria, con effetto immediato, da comunicare
per iscritto al Presidente;
-
morte o perdita della capacità di agire per le persone
fisiche ed estinzione per gli Enti;
-
per non avere effettuato il versamento della quota
associativa annuale, persistendo nell’omissione per il periodo
di sei mesi successivi alla richiesta rivoltagli con lettera
raccomandata a.r.
Inoltre
gli aderenti decadono e sono esclusi qualora non osservino
le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni,
delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal Consiglio
Direttivo, qualora arrechino danni materiali o morali all’Associazione,
o qualora i loro atti o comportamenti siano in contrasto
con le finalità
dell’Associazione o ne danneggino l’immagine.
Gli
aderenti all’Associazione, al momento della loro adesione,
devono firmare il modulo in cui dichiarano di non avere
pendenze penali per reati di mafia o riferiti ad altre forme
di criminalità organizzata, per i reati contro l’umanità,
per reati contro la Pubblica Amministrazione e per reati
societari e di non essere iscritti ad associazioni illegali.
Essi,
se rinviati a giudizio per reati di cui al comma precedente
e fino a sentenza di primo grado, vengono sospesi dall’attività
associativa; se condannati con sentenza di primo grado vengono
dichiarati decaduti.
Le
decisioni di sospensione, decadenza ed esclusione spettano
al Consiglio Direttivo.
Gli
aderenti sospesi, dichiarati decaduti o esclusi, possono
presentare ricorso scritto alla Commissione di Garanzia
che decide entro 30 giorni.
Art.
5 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione
trae i mezzi per finanziare la propria attività:
a)
dalle quote associative versate annualmente dagli
aderenti;
b)
da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi,
in beni mobili ed immobili, di persone, società, enti ed
istituzioni pubbliche e private, nazionali, europei ed internazionali;
c)
dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.
L’Associazione
potrà prendere in locazione immobili di ogni tipo e dimensione,
acquistare e affittare strutture ed attrezzature idonee
alle attività da svolgere, ottenere prestiti in denaro pagando
i relativi interessi.
I
versamenti a qualunque titolo effettuati dagli aderenti
decaduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
I
versamenti, le donazioni, le elargizioni, i lasciti, i contributi
ed i proventi
dell’Associazione devono essere utilizzati per la realizzazione
degli scopi statutari ed eventuali utili ed avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitale non possono essere utilizzati
al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente
connesse.
Art.
6 -
-
Organi
associativi
Sono
organi dell’Associazione:
q
L’Assemblea degli aderenti
q
Il Consiglio Direttivo
q
Il Presidente del Consiglio Direttivo
q
La Commissione di Garanzia
Art.
7
-
L’Assemblea
degli aderenti
L’Assemblea
degli aderenti è formata dai fondatori, dagli aderenti ordinari
e dagli aderenti onorari. Su proposta del Consiglio Direttivo,
possono essere ammessi a partecipare alle sedute assembleari,
in qualità di uditori senza diritto di voto, i rappresentanti
di altre associazioni che condividono gli scopi e le finalità
contenute nello Statuto e nell’atto costitutivo.
L’Assemblea
degli aderenti
stabilisce le linee generali programmatiche, gli orientamenti
e gli indirizzi politici generali.
L’Assemblea
si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
Sono
di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a)
l’approvazione del bilancio preventivo e del programma
di attività sociali;
b)
l’approvazione del bilancio consuntivo predisposto
dal Tesoriere, la destinazione dell’avanzo di gestione o
la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c)
l’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio
Direttivo;
d)
l’elezione dei componenti della Commissione di Garanzia;
e)
l’approvazione dei regolamenti interni;
f)
la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti
la gestione sociale riservati alla sua
competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo;
g)
approva e/o ratifica gli accordi con altri gruppi,
associazioni, movimenti, partiti ect. realizzati dal Consiglio
direttivo.
L’Assemblea
ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno: entro il
mese di Marzo per l’approvazione del bilancio preventivo,
del programma sociale dell’anno, per l’approvazione del
conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione
degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di
eventuali disavanzi.
L’Assemblea
ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:
-
in prima convocazione quando è presente la maggioranza
degli aderenti iscritti al libro degli aderenti;
-
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
aderenti presenti.
La
seconda convocazione può avere luogo anche un’ora dopo la
prima.
Per
la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza
assoluta dei voti degli aderenti presenti.
Sono
di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a)
le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’Associazione;
b)
lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la
revoca ed i poteri dei liquidatori.
L’Assemblea
straordinaria è validamente costituita, sia in prima che
in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3
di tutti gli aderenti iscritti al libro degli aderenti.
Per
la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza
assoluta dei voti degli aderenti presenti. Le modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione
sono deliberate all’unanimità dei presenti.
L’Assemblea
è convocata dal Presidente
del Consiglio Direttivo mediante avviso esposto presso
la sede dell’Associazione, oltre che nelle eventuali sedi
operative deliberate dall’Assemblea dei soci, e mediante
avviso da inviare ( anche attraverso posta elettronica e/o
comunicazione sulla pagina web del sito ) agli aderenti
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
può riunirsi su richiesta al Presidente di almeno 3 componenti
del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi aderenti.
L’ordine
del giorno è redatto dal Presidente.
Art.
8
-
Svolgimento
dell’Assemblea degli aderenti
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal
Vice Presidente, se nominato, o in assenza di entrambi dal
consigliere più anziano d’età.
Il
Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario
laddove il segretario del Consiglio Direttivo sia assente.
Il
Presidente accerta la validità della convocazione e della
costituzione dell’Assemblea, il diritto di intervento e
la validità delle deleghe.
Il
segretario avrà il compito di redigere un verbale nell’apposito
libro dei verbali delle assemblee dei soci.
E’
ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per
iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, nonché
i membri della Commissione di Garanzia non possono detenere
deleghe. Le votazioni si intendono per alzata di mano, tranne
quelle riguardanti la persona.
Art.
9 - Consiglio Direttivo
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 membri,
Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, eletti
dall’Assemblea; la stessa delega altresì il Presidente fra
i Consiglieri così nominati.
Almeno
due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere
composto da soci fondatori.
Il
Consiglio Direttivo resterà in carica per 3 anni e i suoi
componenti sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo
di pari durata.
Il
Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo
svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento
degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate
alla decisione dell’Assemblea.
Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.
In
caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il
Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa
al Presidente, ad uno o più dei suoi membri o ad uno o più
dei soci fondatori.
Il
Consiglio Direttivo di norma viene convocato (anche a mezzo
di posta elettronica) dal Presidente ovvero dai due terzi
dei suoi componenti mediante avviso da inviare ai suoi membri
ed ai componenti della Commissione di Garanzia almeno 5
giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nessun
compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art.
10 - Compiti del
Consiglio Direttivo
Al
Consiglio Direttivo spetta:
-
la gestione
dell’Associazione;
-
deliberare
sull’ammissione dei soci (sentito il parere vincolante della
Commissione di Garanzia);
-
convocare
l’Assemblea;
-
determinare
il valore delle quote associative per sottoporlo all’approvazione
dell’Assemblea;
-
predisporre
lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento
per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
-
nominare
eventuali comitati scientifici e commissioni per lo studio,
lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
-
deliberare
sull’adesione/partecipazione dell’Associazione ad enti ed
istituzioni pubbliche e private che interessino le attività
della stessa, designandone i rappresentanti da scegliere
tra gli aderenti;
-
deliberare
su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.
Art.
11 - Presidente del
Consiglio Direttivo
Il
Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il
Presidente del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca
e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie
gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio,
intrattiene i rapporti con i terzi.
In
caso di impedimento o per delega del Presidente, le funzioni
dello stesso saranno esercitate dal Vice Presidente ed in
caso di impedimento di quest’ultimo da un altro membro del
Consiglio Direttivo da lui nominato.
Il
Presidente ed i membri durano in carica fino alla scadenza
o decadenza del Consiglio Direttivo.
Art.
12 - Commissione
di Garanzia
La
Commissione di Garanzia è l’organo di controllo e garanzia
dell’Associazione.
La
competenza sulle questioni che riguardano l’osservanza dello
Statuto e dei Regolamenti, sulle controversie relative alle
adesioni ed in genere su qualsiasi controversia inerente
l’organizzazione e l’attività dell’Associazione, sui casi
di infrazione ai propri doveri da parte degli Organi dell’Associazione,
degli aderenti e su ogni controversia in materia assembleare.
Esprime
il proprio parere di conformità ai principi generali ed
allo Statuto.
La
Commissione di Garanzia è nominata dall’Assemblea degli
aderenti ed è formata da tre componenti effettivi. Elegge
al suo interno il Presidente.
L’Assemblea
può prevedere, in qualsiasi momento, la nomina di due membri
supplenti.
Art.
13 - Esercizio Sociale
– bilancio preventivo e consuntivo
L’Esercizio
Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il
Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea degli
aderenti il bilancio preventivo e consuntivo entro tre mesi
dall’apertura dell’esercizio sociale per l’approvazione.
E’
vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma,
la distribuzione tra gli aderenti di utili o avanzi di gestione,
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
Art.
14 - Libri sociali
e registri contabili
I
libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione
deve tenere sono:
a)
il libro degli aderenti;
b)
il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c)
il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
d)
il libro giornale della contabilità sociale;
e)
il libro degli inventari.
Art.
15 - Modifiche dello
statuto, scioglimento dell’Associazione e norme transitorie
Per
la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione
e per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea degli
aderenti in seduta straordinaria.
La
destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione,
come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere
destinati ad altri enti non commerciali che perseguano finalità
analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Durante
la fase di avviamento e di transizione il Consiglio Direttivo
è composto dai soci fondatori.
Durante
il periodo di avviamento e di transizione della durata di
mesi dodici (12), a partire dal 01/01/05 al 31/12/2005,
per tutto quanto non previsto nel presente statuto, decide,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio
Direttivo conformandosi, in ogni caso, alle norme del presente
statuto e del Codice Civile al quale si rinvia.
Il
primo esercizio sociale si chiude al 31/12/2005.
Cosenza
22/09/2004 |