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LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE G.E.N.S.

 

Art. 1 - Denominazione e sede 

E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’associazione

GENS - Generazione Europea Nuovo Sud -

di seguito denominata Associazione. Essa è un’Associazione politico-culturale laica, liberale, riformatrice e riformista, senza fini di lucro, costituita da cittadini europei ed italiani. L’Associazione persegue gli scopi statutari, previsti dall’art. 2, attraverso l’impegno volontario degli aderenti e secondo le regole di trasparenza e democrazia.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, rappresentanze in Italia e all’estero, con particolare riguardo al territorio della Comunità Europea ed eventualmente nei paesi in via di sviluppo.

La sede primaria italiana dell’Associazione è a Cosenza P.zza Zumbini 72, tel./fax 0984-482062.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  1. Promuovere lo sviluppo di tutto il Meridione d’Italia con molteplici azioni politiche, sociali, culturali tendenti ad affermare la vocazione del Mezzogiorno d’Italia ad un ruolo istituzionale primario nel bacino del mediterraneo, e nell’ambito dell’istituzione europea di cui lo stesso meridione d’Italia è parte fondamentale ed integrante;promuovere ed affermare nel rispetto ed in ossequio dei principi e dei valori della Carta Costituzionale, il consolidamento e la piena realizzazione del decentramento politico ed amministrativo che tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità geografiche, sia in grado di promuovere l’autonomia , la salvaguardia e lo sviluppo di tutti gli enti locali meridionali; perseguire finalità di solidarietà sociale; promuovere e sostenere azioni individuali o collettive dirette a prevenire, a limitare o a rimuovere posizioni di soggezione e di sudditanza, situazioni di sofferenza, di disagio e di discriminazione, pericoli per le libertà personali e collettive, attentati all'integrità fisica e psichica e alla dignità delle persone, che si producono, in particolare, negli ambiti dei servizi pubblici e sociali, dell'informazione, dei consumi privati, dei rischi civili e del territorio, nelle aree urbane, nell'ambiente e nel mondo del lavoro delle regioni meridionali del paese che patiscono i limiti e le carenze di uno sviluppo diseguale. Affermare in Italia e in Europa la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l’indirizzo e la attuazione delle politiche pubbliche.

  2. Promuovere e sostenere lo sviluppo economico di tutto il mezzoggiorno d’Italia per uno sviluppo ed una crescita reale, che sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, sociali e culturali di tutte le regioni meridionali e della particolare attitudine e conformazione geografica delle stesse, possa concorrere liberamente con le altre regioni italiane al consolidamento di una forte europa economica; promuovere, e sostenere, a tal uopo, l’azione culturale, di formazione e di crescita professionale di tutti gli atenei universitari meridionali ponendo il consolidamento ed il potenziamento degli stessi quale condizione fondamentale per un reale e compiuto sviluppo socio-economico dell’intero mezzogiorno d’Italia.

  3. promuovere la costituzione di una forte Europa politica e di istituzioni democratiche mondiali con reali poteri di controllo ed azione;

4.      Promuovere e sostenere la realizzazione di un progetto politico che tenendo conto dell’interazione della società civile, con particolare riferimento a quella meridionale, sia volto a sviluppare nuove forme di partecipazione democratica per una reale attuazione dello stato di diritto e delle libertà fondamentali dell’individuo, diretta, peraltro al completamento della transizione ad un compiuto sistema politico bipolare che accolga e supporti la cultura dell’alternanza come fondamentale ed imprescindibile innovazione delle istituzioni politiche europee e nazionali;promuovere e sviluppare, in tal senso, nuove forme di partecipazione democratica che siano in grado di stabilire un nuovo e più corretto rapporto di rappresentatività politica tale da garantire un rapporto   diretto e trasparente tra rappresentanti e rappresentati: innanzitutto le primarie di coalizione aperte per l’indicazione delle candidature di ogni ordine e grado;

  1. promuovere concretamente la difesa ed il rispetto dei diritti umani,  per una convivenza ed una coesistenza pacifica, solidale e democratica tra le popolazioni del pianeta al fine di una compiuta integrazione culturale che valorizzi le differenze;

  2. promuovere e sostenere tutte le iniziative che favoriscano lo sviluppo economico ed un’equa redistribuzione delle risorse compatibile con la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, sociale, storico delle popolazioni;

7.   organizzare in proprio o con la collaborazione di altre associazioni, gruppi o movimenti politici, partiti, organismi o enti, dibattiti, convegni, conferenze, seminari, assemblee ed ogni altra attività culturale ed iniziativa politica utile all’affermazione degli scopi statutari.

 Art. 3 - Aderenti

L’Associazione è composta dai fondatori, dagli aderenti ordinari e dagli aderenti onorari.

Sono fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’Associazione e che si riconoscono negli scopi dell’Associazione.

Sono aderenti ordinari dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche italiane, europee

ed internazionali che si riconoscono negli scopi dell’Associazione.

Sono aderenti onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea degli aderenti per particolari meriti.

Sono possibili, inoltre, diverse modalità di incontro e/o adesione tra “soggetti collettivi” e l’associazione, previste nell’apposito regolamento.

Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti aderente dell’Associazione a titolo individuale.

L’ammissione di un nuovo aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante della Commissione di Garanzia, a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell’Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di aderente si perde per decadenza, esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’aderente che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione, sentito il parere vincolante della Commissione di Garanzia.

Il recesso è consentito a qualsiasi aderente ed in qualsiasi momento.

Art. 4 - Diritti  e doveri degli aderenti

I fondatori, gli aderenti ordinari e gli aderenti onorari hanno diritto:

1)   a partecipare a tutte le attività sociali;

2)   all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali (fatte salve le incompatibilità del regolamento).

Ogni aderente ha diritto ad un voto senza possibilità di delega.

Ciascun aderente, nonché i fondatori sono tenuti a versare annualmente una quota associativa nella misura, nei modi e nei termini fissati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualità di aderente viene meno in seguito a :

-     rinuncia volontaria, con effetto immediato, da comunicare per iscritto al Presidente;

-     morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli Enti;

-     per non avere effettuato il versamento della quota associativa annuale, persistendo nell’omissione per il periodo di sei mesi successivi alla richiesta rivoltagli con lettera raccomandata a.r.

Inoltre gli aderenti decadono e sono esclusi qualora non osservino le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, qualora arrechino danni materiali o morali all’Associazione, o qualora i loro atti o comportamenti siano in contrasto con  le finalità dell’Associazione o ne danneggino l’immagine.

Gli aderenti all’Associazione, al momento della loro adesione, devono firmare il modulo in cui dichiarano di non avere pendenze penali per reati di mafia o riferiti ad altre forme di criminalità organizzata, per i reati contro l’umanità, per reati contro la Pubblica Amministrazione e per reati societari e di non essere iscritti ad associazioni illegali.

Essi, se rinviati a giudizio per reati di cui al comma precedente e fino a sentenza di primo grado, vengono sospesi dall’attività associativa; se condannati con sentenza di primo grado vengono dichiarati decaduti.

Le decisioni di sospensione, decadenza ed esclusione spettano al Consiglio Direttivo.

Gli aderenti sospesi, dichiarati decaduti o esclusi, possono presentare ricorso scritto alla Commissione di Garanzia che decide entro 30 giorni.

Art. 5 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a)   dalle quote associative versate annualmente dagli aderenti;

b)   da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi, in beni mobili ed immobili, di persone, società, enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali, europei ed internazionali;

c)    dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.

L’Associazione potrà prendere in locazione immobili di ogni tipo e dimensione, acquistare e affittare strutture ed attrezzature idonee alle attività da svolgere, ottenere prestiti in denaro pagando i relativi interessi.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli aderenti decaduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

I versamenti, le donazioni, le elargizioni, i lasciti, i contributi ed  i proventi dell’Associazione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari ed eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono essere utilizzati al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Art. 6 - - Organi associativi

Sono organi dell’Associazione:

q       L’Assemblea degli aderenti

q       Il Consiglio Direttivo

q       Il Presidente del Consiglio Direttivo

q       La Commissione di Garanzia  

Art. 7 -  L’Assemblea degli aderenti

L’Assemblea degli aderenti è formata dai fondatori, dagli aderenti ordinari e dagli aderenti onorari. Su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere ammessi a partecipare alle sedute assembleari, in qualità di uditori senza diritto di voto, i rappresentanti di altre associazioni che condividono gli scopi e le finalità contenute nello Statuto e nell’atto costitutivo. 

L’Assemblea degli aderenti stabilisce le linee generali programmatiche, gli orientamenti e gli indirizzi politici generali.

L’Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

a)    l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociali;

b)    l’approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

c)     l’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;

d)     l’elezione dei componenti della Commissione di Garanzia;

e)     l’approvazione dei regolamenti interni;

f)      la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale    riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

g)    approva e/o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti, partiti ect. realizzati dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno: entro il mese di Marzo per l’approvazione del bilancio preventivo, del programma sociale dell’anno, per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.

L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:

-     in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli aderenti iscritti al libro degli aderenti;

-     in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

La seconda convocazione può avere luogo anche un’ora dopo la prima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli aderenti presenti.

Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

a)     le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;

b)     lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 di tutti gli aderenti iscritti al libro degli aderenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli aderenti presenti. Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione sono deliberate all’unanimità dei presenti.

L’Assemblea è convocata dal Presidente  del Consiglio Direttivo mediante avviso esposto presso la sede dell’Associazione, oltre che nelle eventuali sedi operative deliberate dall’Assemblea dei soci, e mediante avviso da inviare ( anche attraverso posta elettronica e/o comunicazione sulla pagina web del sito ) agli aderenti almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; può riunirsi su richiesta al Presidente di almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi aderenti.

L’ordine del giorno è redatto dal Presidente.

Art. 8 -  Svolgimento dell’Assemblea degli aderenti

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente, se nominato, o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano d’età.

Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario laddove il segretario del Consiglio Direttivo sia assente.

Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

Il segretario avrà il compito di redigere un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci.

E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, nonché i membri della Commissione di Garanzia non possono detenere deleghe. Le votazioni si intendono per alzata di mano, tranne quelle riguardanti la persona.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 membri, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, eletti dall’Assemblea; la stessa delega altresì il Presidente fra i Consiglieri così nominati.

Almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere composto da soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo di pari durata.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente, ad uno o più dei suoi membri o ad uno o più dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato (anche a mezzo di posta elettronica) dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti mediante avviso da inviare ai suoi membri ed ai componenti della Commissione di Garanzia almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

-          la gestione dell’Associazione;

-          deliberare sull’ammissione dei soci (sentito il parere vincolante della Commissione di Garanzia);

-          convocare l’Assemblea;

-          determinare il valore delle quote associative per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea;

-          predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;

-          nominare eventuali comitati scientifici e commissioni per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

-          deliberare sull’adesione/partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino le attività della stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli aderenti;

-          deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.

Art. 11 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

In caso di impedimento o per delega del Presidente, le funzioni dello stesso saranno esercitate dal Vice Presidente ed in caso di impedimento di quest’ultimo da un altro membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

Il Presidente ed i membri durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia è l’organo di controllo e garanzia dell’Associazione.

La competenza sulle questioni che riguardano l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, sulle controversie relative alle adesioni ed in genere su qualsiasi controversia inerente l’organizzazione e l’attività dell’Associazione, sui casi di infrazione ai propri doveri da parte degli Organi dell’Associazione, degli aderenti e su ogni controversia in materia assembleare.

Esprime il proprio parere di conformità ai principi generali ed allo Statuto.

La Commissione di Garanzia è nominata dall’Assemblea degli aderenti ed è formata da tre componenti effettivi. Elegge al suo interno il Presidente.

L’Assemblea può prevedere, in qualsiasi momento, la nomina di due membri supplenti.

Art. 13 - Esercizio Sociale – bilancio preventivo e consuntivo

L’Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea degli aderenti il bilancio preventivo e consuntivo entro tre mesi dall’apertura dell’esercizio sociale per l’approvazione.

E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli aderenti di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

a)     il libro degli aderenti;

b)     il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)     il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d)     il libro giornale della contabilità sociale;

e)     il libro degli inventari.

Art. 15 - Modifiche dello statuto, scioglimento dell’Associazione e norme transitorie

Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea degli aderenti in seduta straordinaria.

La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la fase di avviamento e di transizione il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori.

Durante il periodo di avviamento e di transizione della durata di mesi dodici (12), a partire dal 01/01/05 al 31/12/2005, per tutto quanto non previsto nel presente statuto, decide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo conformandosi, in ogni caso, alle norme del presente statuto e del Codice Civile al quale si rinvia.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31/12/2005.

Cosenza 22/09/2004

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